(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Lazio n. 9 del
                           29 marzo 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
 Modifiche all'Art. 51 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
    1.  Il  comma  2 dell'Art. 51 della legge regionale n. 38/1999 e'
sostituito dal seguente:
    «2.  Le  disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle
aree   destinate   dagli   strumenti  urbanistici  ad  usi  agricoli,
appartenenti  alle zone territoriali omogenee di tipo E come definite
e  disciplinate  dall'Art.  2  del  decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile
1968,  n. 97. Nei comuni ancora dotati di programma di fabbricazione,
le zone agricole coincidono con tutti i terreni ricadenti al di fuori
della perimetrazione dei centri abitati.».